La controdote (contraddote, sopraddote, dodario o dotario, antefato o antifato) (in latino dotarium, donatio propter nuptias, bizantino: hypobolon; francese douaire, inglese dower, olandese weduwgift, tedesco Wittum) è il complesso dei beni che secondo la legge lo sposo o la famiglia dello sposo corrisponde alla sposa successivamente al matrimonio[1].
La controdote nacque dall'istituto germanico del weotuma (inglese antico) o prezzo della sposa, che veniva corrisposto non alla sposa, bensì alla sua famiglia da parte della famiglia dello sposo all'atto del contratto di matrimonio; nell'alto medioevo veniva invece corrisposto direttamente alla sposa.
Il termine mefio, di istituzione longobarda, indica per l'appunto tale tributo, che lo sposo doveva al mundualdo, o amministratore dei beni della sposa.[2]