I diritti cinematografici sono i diritti provenienti da una proprietà intellettuale usati per la produzione di opere derivate - in questo, un film - sotto la tutela del diritto di copia.
Ai sensi della normativa anglosassone, in special modo statunitense, l'autore dell'opera originale detiene i diritti cinematografici fin quando non decide di cederli a un produttore per utilizzarli in adattamenti derivati.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103[1], prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.[2]
Si considerano invece coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.[3]