Il guidrigildo era, nel diritto penale di alcune popolazioni germaniche, «una somma in denaro che stabiliva il valore teorico di un uomo o di una donna»[1]. Rappresentava una indennità congrua, idonea a risarcire il danneggiato e i suoi parenti, commisurato a seconda del valore sociale dell'offeso: un uomo libero valeva, ad esempio, meno di una donna, ma più di uno schiavo[1]. L'istituto del guidrigildo è particolarmente attestato in Italia, dove fu introdotto con l'Editto di Rotari (643).