Inadimplenti non est adimplendum

Il brocardo inadimplenti non est adimplendum, in italiano all'inadempiente non è dovuto l'adempimento, esprime un principio di diritto presente in vari ordinamenti: ciascuna delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive può non adempiere la propria obbligazione ove l'altra parte si rifiuti di adempiere la propria.[1]


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