Internamento (diritto svizzero)

L'internamento (Internament in romancio, Verwahrung in tedesco, internement in francese) è, nel diritto penale svizzero, una misura presa per proteggere la comunità da una persona che ha commesso un grave reato, dopo che ha scontato la sua pena. Nella Confederazione l'ergastolo non ha durata vitalizia.

Non è considerata una pena, ma una misura di protezione, regolata dagli articoli 59, 64 e 65 del codice penale svizzero, che è generalmente comminata solo per condanne superiori ai cinque anni di prigione (anche se non è sempre così, soprattutto per i condannati per reati sessuali), e si divide in due tipologie:

  1. L'internamento ordinario, che viene rivisto da un tribunale in un sistema di libertà vigilata, e quindi è possibile tornare in libertà
  2. L'internamento a vita, istituito nel 2004, che può essere dato solo ai criminali "molto cattivi" e "incurabli", che non è revisionabile a meno che non ci sia un'evoluzione della medicina tale da poter curare l'internato

Esistono anche le misure terapeutiche, il cui obiettivo è quello di curare chi ha commesso un reato se ha una malattia mentale, a livello legale sono separate dall'internamento ma vengono chiamate informalmente "internamento piccolo", esse sospendono la pena, che solitamente è inferiore ai cinque anni.


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