Lex Papia Poppaea | |
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Senato di Roma | |
Tipo | Costituzione imperiale |
Nome latino | Lex Papia Poppaea |
Autore | Augusto |
Anno | 9 d.C. |
Leggi romane |
La Lex Papia Poppaea (9 d.C.) fa parte della legislazione augustea e, assieme alla Lex Iulia de Maritandis Ordinibus del 18 a.C. e alla Lex Iulia de Adulteriis Coercendis del 17 a.C. (delle quali rappresenta un completamento), aveva lo scopo di frenare il diffondersi del celibato, incoraggiando e rafforzando il matrimonio e la natalità. Essa includeva, inoltre, degli interventi contro l'adulterio.
La legge suggeriva delle età convenzionali entro le quali occorreva contrarre matrimonio (dai 25 ai 60 anni per gli uomini; dai 20 ai 50 anni per le donne). Decorso questo lasso temporale, coloro che non avevano contratto matrimonio venivano dichiarati celibi e andavano incontro a sanzioni, le quali potevano anche gravare sull'eredità.
La legge fu introdotta dai consoli suffetti del 9 d.C. Marco Papio Mutilo e Quinto Poppeo Secondo, sebbene essi stessi fossero celibi.