Percosse

Delitto di
Percosse
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo I
Disposizioniart. 581
Competenzagiudice di pace
Procedibilitàa querela
Arrestonon consentito
Fermonon consentito
Penareclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro

In diritto penale si definisce percosse il delitto previsto dall'art. 581 del Codice Penale ai sensi del quale: Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.


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