Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato (previsto dall'art. 169 c.p., come modificato dall'art. 19 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404) che ha un campo applicativo molto ristretto: si indirizza infatti ai soli minori, e precisamente ai soli soggetti che al momento della commissione del fatto abbiano compiuto i quattordici anni e non ancora i diciotto.