Il presidente della giunta regionale (o presidente della regione), secondo l'art. 121 della Costituzione italiana, uno degli organi della regione; è al contempo presidente della regione, e come tale preposto a un organo monocratico dell'ente, e presidente (oltre che membro) dell'organo esecutivo collegiale del medesimo ente, la giunta regionale. Dopo l'introduzione della sua elezione popolare diretta (1993), nel gergo politico e giornalistico si è diffusa la consuetudine di denominarlo – impropriamente – governatore, in analogia con la figura del governatore statale negli Stati Uniti.[1][2]
Per le regioni a statuto ordinario, alle quali si farà riferimento nel seguito, la figura del presidente è disciplinata essenzialmente dalla Costituzione (artt. 121, 122, 126) e dallo statuto regionale; per le regioni a statuto speciale è invece disciplinata dallo statuto, che ha forza di legge costituzionale, peraltro in termini generalmente non dissimili rispetto alle regioni a statuto ordinario; va altresì notato che gli statuti di queste regioni adottano per lo più la denominazione "presidente della regione", in luogo di "presidente della giunta regionale" usata solitamente nelle regioni a statuto ordinario.[3]