La simulazione è l'istituto giuridico mediante il quale due soggetti pongono in essere un contratto o in generale un negozio giuridico (cosiddetto apparente) con l'accordo che il medesimo non produca alcun effetto tra le parti (ex art. 1414 c.c.) ed allo scopo di poterlo invocare di fronte ai terzi.
Il contratto simulato si caratterizza per la presenza di:
La simulazione costituisce uno dei casi di divergenza tra dichiarazione e volontà negoziale. La liceità di un contratto simulato è ammessa nel nostro ordinamento a condizione che non celi un intento fraudolento od illecito; la ragione di tale liceità si rintraccia nel principio vigente secondo cui la volontà delle parti è in linea generale prevalente su quanto pattuito o dichiarato dalle parti stesse. Tale principio si desume innanzitutto dal tenore dell'art. 1322 c.c. che, nel disciplinare l'autonomia contrattuale delle parti assume la liceità di quei contratti atipici in quanto diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Si desume perciò che il riferimento ad interessi meritevoli di tutela esclude la liceità di contratti simulati aventi causa illecita o fraudolenta.