Simulazione (diritto)

La simulazione è l'istituto giuridico mediante il quale due soggetti pongono in essere un contratto o in generale un negozio giuridico (cosiddetto apparente) con l'accordo che il medesimo non produca alcun effetto tra le parti (ex art. 1414 c.c.) ed allo scopo di poterlo invocare di fronte ai terzi.

Il contratto simulato si caratterizza per la presenza di:

  • un accordo simulatorio: manifestazione di volontà che le parti reciprocamente si scambiano riservatamente, avente ad oggetto l'intenzione che il contratto ufficialmente stipulato non produca alcun effetto tra le parti. Tale accordo può essere anche solo orale.
  • un accordo dissimulato: nell'ipotesi di simulazione relativa (vedi oltre) si tratta di un ulteriore ed eventuale negozio diverso da quello ufficialmente stipulato, e che contiene la reale manifestazione di volontà delle parti relativa al regolamento dei rapporti giuridici. Esso è in pratica il contratto che le parti intendono stipulare sotto l'ombra del negozio apparente.
  • una controdichiarazione scritta: eventualmente l'accordo interno delle parti può essere messo per iscritto allo scopo di fornire una prova in sede processuale dell'avvenuto accordo simulatorio.
  • una causa simulandi: lo scopo, l'intenzione per cui il contratto apparente è stipulato. Se essa è illecita si parla di simulazione fraudolenta.

La simulazione costituisce uno dei casi di divergenza tra dichiarazione e volontà negoziale. La liceità di un contratto simulato è ammessa nel nostro ordinamento a condizione che non celi un intento fraudolento od illecito; la ragione di tale liceità si rintraccia nel principio vigente secondo cui la volontà delle parti è in linea generale prevalente su quanto pattuito o dichiarato dalle parti stesse. Tale principio si desume innanzitutto dal tenore dell'art. 1322 c.c. che, nel disciplinare l'autonomia contrattuale delle parti assume la liceità di quei contratti atipici in quanto diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Si desume perciò che il riferimento ad interessi meritevoli di tutela esclude la liceità di contratti simulati aventi causa illecita o fraudolenta.


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