La locuzione soft law, prestito non adattato dall'inglese[1], indica nel linguaggio giuridico una norma priva di efficacia vincolante diretta.
La ragione del ricorso a norme del genere può stare nell'esigenza di creare una disciplina flessibile, in grado di adattarsi alla rapida evoluzione che caratterizza certi settori della vita economica o sociale oppure di recepire all'interno dell'ordinamento norme di soft law emanate da organizzazioni internazionali.
- ^ Sono state proposte espressioni come "diritto debole", "diritto flessibile", "diritto mite" ecc., ma non hanno raggiunto il prestigio e la diffusione della locuzione inglese, mentre le lingue, che non usano la locuzione mutuata direttamente dall'inglese, adoperano nella maggior parte la stessa locuzione tradotta, cioè "diritto molle" o "morbido"; altre lingue hanno trovato soluzioni alternative, come per esempio il portoghese che preferisce il termine "quasi-diritto".