Vicepresidenti della Corte costituzionale della Repubblica Italiana

Il vicepresidente della Corte costituzionale della Repubblica italiana viene nominato dal presidente della Corte; cessa dall’incarico con la fine del mandato del presidente che lo ha nominato ma, fatti salvi i termini di scadenza dall'ufficio di giudice e ove non venga eletto lui presidente, può essere confermato dal nuovo presidente.

Inizialmente era definito semplicemente come un «giudice destinato a sostituire [il Presidente] per il tempo necessario in caso di impedimento».[1]
Dal dicembre 1971 la Corte, introducendo l'art. 22 bis nel suo Regolamento generale, ha stabilito che «il giudice [definito come sopra] assume il titolo di vice Presidente».[2]
Inoltre, con la revisione del 16 maggio 1996 dell'art. 23 dello stesso Regolamento, la Corte ha stabilito che al giudice più anziano che presiede la Corte in caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente «può essere conferito dalla Corte, su proposta del Presidente, il titolo di vice Presidente».[3]

  1. ^ Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 6, ultimo comma.
  2. ^ Modifica al Regolamento generale della Corte costituzionale del 10 dicembre 1971, in G.U n. 323 del 22 dicembre 1971, edizione speciale.
  3. ^ Modifica al Regolamento generale della Corte del 16 maggio 1996, in G.U. n. 185 dell'8 agosto 1996.

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