Il vicepresidente della Corte costituzionale della Repubblica italiana viene nominato dal presidente della Corte; cessa dall’incarico con la fine del mandato del presidente che lo ha nominato ma, fatti salvi i termini di scadenza dall'ufficio di giudice e ove non venga eletto lui presidente, può essere confermato dal nuovo presidente.
Inizialmente era definito semplicemente come un «giudice destinato a sostituire [il Presidente] per il tempo necessario in caso di impedimento».[1]
Dal dicembre 1971 la Corte, introducendo l'art. 22 bis nel suo Regolamento generale, ha stabilito che «il giudice [definito come sopra] assume il titolo di vice Presidente».[2]
Inoltre, con la revisione del 16 maggio 1996 dell'art. 23 dello stesso Regolamento, la Corte ha stabilito che al giudice più anziano che presiede la Corte in caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente «può essere conferito dalla Corte, su proposta del Presidente, il titolo di vice Presidente».[3]