Delitto di Violazione di domicilio | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione IV |
Disposizioni | art. 614 |
Competenza | tribunale monocratico |
Procedibilità | |
Arresto | facoltativo (art. 381 c.p.p.) |
Fermo | non consentito |
Pena |
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La violazione di domicilio è il reato previsto dall'art. 614 del codice penale, che punisce, a querela di parte, chiunque “si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l'inganno”.
La sanzione è della reclusione da sei mesi a tre anni, ma se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, o se il colpevole è palesemente armato, la pena è da uno a cinque anni e si procede d'ufficio (cioè anche in mancanza di querela).